IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 15 dell'8 settembre 1986, relativo all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, gia' prorogato con la legge regionale n. 15 del 20 giugno 1988 al 30 giugno 1991 e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1991.