IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il termine di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale
n. 15 dell'8 settembre 1986, relativo all'adeguamento degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi  vigenti,  gia'  prorogato  con  la
legge  regionale  n.  15  del  20  giugno  1988  al 30 giugno 1991 e'
ulteriormente prorogato al 30 giugno 1991.